Rassegna sul Reato di Violenza sessuale, art. 609 bis c.p. Aggiornamento a febbraio 2025
La rassegna riporta la giurisprudenza della Corte di cassazione sul reato di “Violenza sessuale” (art. 609 bis c.p.). Le pronunce sono state selezionate tra le sentenze depositate tra novembre 2024 e febbraio 2025 in materia, secondo un criterio di rilevanza e di interesse per i temi di ricerca dell’Osservatorio. La rassegna è stata redatta da Martina Millefiorini ed Elettra Coppola, con la supervisione delle avv. Ivonne Panfilo e Tatiana Montella.
- Ipotesi di non sussistenza di contatto fisico nel reato di cui all’art. 609 bis
“Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestie di cui all’art. 660 cod. pen. la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale”.
Nella sentenza Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 10/12/2024) 19/02/2025, n. 6773 la Corte è stata chiamata a giudicare il caso di un uomo responsabile dei reati di detenzione di materiale pedopornografico, divulgazione di materiale pedopornografico e violenza sessuale aggravata. La Corte ritiene che non colga nel segno la doglianza difensiva che deduce, con riferimento al reato di violenza sessuale che l’assenza di contatto fisico tra soggetto attivo e soggetto passivo escluderebbe la sussistenza del reato. Va ricordato, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestie di cui all’art. 660 cod. pen. la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale e non la mera tranquillità (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di violenza sessuale per avere indotto, con plurime comunicazioni telematiche, una minore degli anni 14 a compiere giochi erotici e ad avere rapporti sessuali virtuali, cfr. Sez.3, n. 41951 del 05/07/2019, Rv. 277053-01). Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.
- Il dolo generico nella violenza sessuale: invasione della sfera sessuale e irrilevanza della finalità concupiscente”
“La fattispecie delittuosa di cui all’art. 609 bis cod. pen. è caratterizzata dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, si concretizza quali che siano i desideri dell’agente che non obbligatoriamente devono tendere all’appagamento della sua concupiscenza, ben potendo consistere nel perseguimento di finalità di altra e diversa natura, quali la violenza fisica volta al mero dominio materiale della vittima, il gioco, l’umiliazione morale e finanche il pubblico scherno perseguito nei confronti del soggetto passivo”.
“Affinché possa ritenersi integrato il reato di violenza sessuale in assenza di contatto fisico tra l’imputato e la vittima, l’immediatezza dell’interazione tra costoro non deve necessariamente essere connotata dalla sua contestualità, ben potendo anche essere differita allorquando l’atto involgente la propria corporeità sessuale posto in essere dalla p.o. sia l’effetto della vis psichica ovvero della condotta induttiva esercitata su di lei dall’agente all’interno di un rapporto di causa-effetto, indipendentemente dalle finalità da quest’ultimo perseguite”.
Nella sentenza Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 18/09/2024, n. 5688, la Corte esamina il caso di un uomo condannato per i reati di cui agli art. 609 bis, 612 bis e 612 ter c.p. Il ricorrente, tra i motivi proposti nel ricorso in Cassazione contesta la configurabilità del delitto di violenza sessuale rilevando come mancasse il benché minimo contatto corporeo tra l’agente e la vittima, a tal fine invocando l’applicabilità dell’interpretazione giurisprudenziale più restrittiva seguita dalla Corte secondo cui la nozione di atti sessuali racchiude in sé i concetti di congiunzione carnale e quella di atti di libidine (Sez. 3 n. 15454 del 12.2.2004) e sostenendo in subordine che, anche qualora si volesse accedere all’interpretazione più lata, difetti l’immediatezza dell’interazione tra la condotta del reo e quella della p.o. per essere stato il video realizzato da quest’ultima senza la presenza dell’imputato, in un momento successivo alla sua richiesta. La Corte di Cassazione, nel rigettare il motivo di ricorso, ha affermato l’irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, della circostanza che l’imputato non abbia assistito, né fisicamente né virtualmente, all’esecuzione del video in cui la persona offesa si è ritratta nell’atto di masturbarsi. Tale elemento, infatti, non incide sulla natura coattiva della condotta della vittima, essendo emerso in modo incontestabile, dalle risultanze istruttorie e dalle conversazioni WhatsApp analizzate dai giudici di merito, che la realizzazione del filmato sia stata eseguita in esecuzione delle direttive impartite dall’imputato e sotto la pressione di una esplicita minaccia di diffondere un preesistente video sessuale, già in possesso dell’uomo, nonché di contattare la sorella della vittima per esigere anche da quest’ultima prestazioni sessuali. La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato in giurisprudenza: la violenza sessuale può configurarsi anche in assenza di contatto fisico diretto tra l’agente e la vittima, allorquando venga lesa la capacità di autodeterminazione della persona offesa, la quale sia stata costretta o indotta a compiere atti sessuali mediante violenza o minaccia (art. 609-bis, primo comma, c.p.) ovvero mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica (art. 609-bis, secondo comma, c.p.). In tali casi, sono integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, poiché la norma non richiede in alcun modo che tra autore e vittima vi sia un contatto fisico diretto, essendo sufficiente che venga coinvolta la corporeità sessuale della persona offesa.
A tale proposito, la Corte ha sottolineato che l’atto sessuale rilevante ai fini della norma deve essere definito in senso oggettivo, e non soggettivo. Non assume dunque rilievo la finalità soggettiva perseguita dall’agente (quale il soddisfacimento di un impulso sessuale personale), quanto piuttosto la natura sessuale dell’atto stesso e la sua realizzazione in violazione della volontà libera e consapevole della vittima. Il dolo richiesto dalla fattispecie è infatti un dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere una condotta invasiva e lesiva della libertà sessuale della persona offesa, indipendentemente dall’eventuale scopo di appagamento sessuale dell’agente.
Tale interpretazione trova il suo fondamento nella assolutezza del diritto tutelato, rappresentato dalla libertà sessuale dell’individuo, il quale deve poter disporre del proprio corpo e della propria intimità in assoluta autonomia e libertà, senza alcuna forma di coartazione fisica o morale. Ne consegue che l’imposizione, anche indiretta, di atti sessuali, attraverso una minaccia idonea a coartare la volontà della persona offesa, costituisce a tutti gli effetti violenza sessuale, anche qualora l’atto sia eseguito materialmente dalla stessa vittima e in assenza dell’autore.
Con specifico riferimento al caso concreto, la Corte ha evidenziato che l’atto di autoerotismo realizzato dalla persona offesa e da lei stessa filmato e trasmesso all’imputato, rappresenta l’effetto diretto della vis psichica esercitata dall’uomo, attraverso una pressione costante, reiterata e particolarmente invasiva, determinando una compromissione della libertà sessuale della vittima.
La Corte, pertanto, ha affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, l’immediatezza dell’interazione tra autore e vittima non richiede la contestualità spazio-temporale tra condotta intimidatoria e atto sessuale, essendo sufficiente che l’atto sessuale posto in essere dalla vittima sia effetto diretto della vis psichica o della condotta induttiva esercitata dall’agente, all’interno di un rapporto di causa-effetto, a prescindere dalla finalità concupiscente dell’agente.”
- La rilevanza del consenso informato nei trattamenti medici incidenti sulla sfera sessuale
“In tema di violenza sessuale, l’errore sul consenso dell’avente diritto al compimento, da parte del medico, di atti costituenti espressione della professione sanitaria, che, nel corso di una visita, incidano sulla sua libertà sessuale, rileva, ai sensi dell’art. 59, comma quarto, cod. pen., a condizione che il soggetto agente abbia previamente fornito al paziente informazioni complete, aggiornate e comprensibili sulle modalità e sulle ragioni del trattamento da compiere, tali da consentirgli un effettivo esercizio del diritto di autodeterminarsi”.
Nella sentenza Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 15/10/2024, n. 47582 (rv. 287273-01), la Corte ha giudicato un caso di violenza sessuale commessa da un medico di medicina generale in danno di una paziente. Tra i motivi di ricorso si lamenta che la Corte d’Appello non ha adeguatamente motivato sull’esclusione di un possibile errore sul consenso da parte dell’imputato (art. 59, comma 4 c.p.), considerando il comportamento collaborativo della vittima (abbassamento dei pantaloni). Si contesta, inoltre, il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo che l’atto è durato pochi secondi, è avvenuto con uso di guanto e non ha causato gravi effetti psicologici sulla vittima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità penale dell’imputato per il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), escludendo la possibilità di riconoscere un errore scusabile sul consenso ex art. 59, quarto comma, c.p.
La Corte ha infatti affermato che il medico, nell’esercizio della sua attività professionale, ha consapevolmente omesso di fornire alla paziente informazioni complete, aggiornate e comprensibili in merito alla manovra che intendeva eseguire. Tale omissione ha determinato la violazione del dovere di acquisire un consenso libero e informato, presupposto imprescindibile per la liceità di qualsiasi atto medico, tanto più se incidenti sulla sfera sessuale della persona.
Di conseguenza, non può parlarsi di errore scusabile sul consenso, proprio perché l’imputato sapeva di non aver acquisito un valido consenso dalla paziente e, ciononostante, ha ugualmente eseguito l’atto, strumentalizzando la propria posizione di preminenza e abusando dell’affidamento riposto in lui dalla paziente in quanto sanitario.
Tale condotta è stata correttamente qualificata dai giudici di merito come violenza sessuale mediante abuso di autorità, configurandosi pienamente la fattispecie di cui all’art. 609-bis c.p., in quanto realizzata sfruttando la relazione asimmetrica tra medico e paziente e la conseguente condizione di subordinazione psicologica della vittima.
La Corte ha così ribadito che il consenso libero e informato costituisce un diritto fondamentale della persona, strettamente connesso ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost., che tutelano rispettivamente i diritti inviolabili dell’uomo, la libertà personale e il diritto alla salute, nonché all’art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che sancisce il diritto all’integrità della persona. Pertanto, il mancato rispetto di tale dovere da parte del sanitario, con la realizzazione di un atto sessuale privo di valido consenso, integra gli estremi della violenza sessuale.
In definitiva, la Cassazione ha escluso qualsiasi spazio per l’applicazione dell’esimente putativa del consenso e ha confermato che la condotta dell’imputato costituisce un abuso di autorità, posto in essere attraverso la preordinata violazione del dovere di informazione e di acquisizione del consenso, funzionale a coartare la libertà di autodeterminazione della paziente nella sfera sessuale.
- L’esclusione dell’esimente putativa del consenso
“Integra il reato di violenza sessuale sia la condotta invasiva della libertà sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso, sia quella posta in essere in assenza di un consenso inequivoco, espresso anche in forma tacita. La condotta violenta o costrittiva dell’agente può essere valutata anche alla luce delle condizioni di inferiorità psichica della vittima, senza che rilevi positivamente l’eventuale errore dell’imputato sulla percezione dell’eventuale consenso o dissenso della vittima”.
Nella sentenza Cass. pen., Sez. III, 14/10/2024, n. 42821, la Corte è chiamata a rendere un giudizio su un caso di violenza sessuale aggravata. La difesa, nei motivi di ricorso sostiene che l’imputato soffre di grave handicap fisico (amputazione di una gamba) e disturbo psichico di grado moderato, tale da rendergli impossibile compiere le condotte contestate senza la collaborazione attiva della vittima. L’imputato, per il suo stato psichico, non era in grado di percepire il dissenso della vittima, né di approfittare della sua condizione di inferiorità. Ed infine, la vittima non avrebbe manifestato opposizione e, anzi, il suo comportamento sarebbe stato concludente nel manifestare consenso. La corte giudica il ricorso inammissibile e ribadisce che il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) si configura non solo in presenza di dissenso espresso, ma anche in assenza di un consenso esplicito e inequivoco.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che la vittima manifesti un rifiuto attivo o esplicito, essendo sufficiente che non vi sia stato un consenso chiaro ed inequivocabile alla condotta sessuale posta in essere dall’agente. La passività o la mera tolleranza da parte della persona offesa, pertanto, non possono mai essere interpretate automaticamente come una manifestazione di consenso.
In questa prospettiva, la Corte ha altresì precisato che è irrilevante l’eventuale errore dell’agente sull’inesistenza del dissenso, salvo che tale errore sia fondato su manifestazioni positive di volontà chiare ed equivoche che abbiano potuto indurre in errore l’agente stesso (cfr. Sez. 3, n. 49597/2016). In altre parole, l’errore sull’inesistenza del dissenso può assumere rilevanza solo nell’ipotesi in cui l’agente si sia trovato di fronte a comportamenti o dichiarazioni della vittima oggettivamente idonei a ingenerare un ragionevole convincimento di consenso, purché tali manifestazioni siano al contempo chiare ed equivoche. Fuori da questa ipotesi eccezionale, il difetto di consenso rende integra la violenza sessuale. In materia di violenza sessuale, la Corta ribadisce che l’esimente putativa di consenso non è applicabile, in quanto la mancanza di consenso è elemento strutturale della fattispecie. L’assenza di consenso non costituisce, infatti, una causa di esclusione dell’antigiuridicità, bensì un elemento costitutivo negativo del reato, il cui difetto è condizione essenziale per l’integrazione della condotta tipica. Di conseguenza, l’errore dell’agente sulla sussistenza di un consenso della vittima, anche ove incolpevole, non è idoneo a escludere la responsabilità penale, proprio perché la mancanza di consenso appartiene alla struttura del reato stesso e non al profilo delle cause di giustificazione (Sez. 3, n. 2400/2017).
- Violenza sessuale e rapporto coniugale
“Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata, né è necessario che l’uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall’inizio fino al congiungimento, essendo sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta”.
Con la sentenza Cass. pen., Sez. III, 25/09/2024, n. 38909 la Corte si occupa di un caso di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) all’interno del matrimonio, con riferimento ai rapporti sessuali imposti dal marito alla moglie in un contesto di grave vessazione domestica.
Dopo la condanna in primo grado, la Corte di appello ha assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo che non fosse provata la consapevolezza dell’imputato di agire in assenza di consenso. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione.
Tra i motivi del ricorso, la Procura ha censurato la decisione di appello per aver sottovalutato il contesto di minacce, umiliazioni e sopraffazioni in cui erano maturati i rapporti sessuali. Ha ribadito che il consenso è invalido se viziato da timore e prostrazione psicologica e che non è necessaria una resistenza attiva, essendo sufficiente qualsiasi forma di costringimento psicofisico. Ha, infine, richiamato il principio consolidato secondo cui anche nel matrimonio il consenso sessuale deve essere libero ed effettivo, non potendo essere imposto con la forza o con minacce.
La Corte di Cassazione giudica il ricorso fondato e annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello. La Corte, nell’accogliere il ricorso ha sostenuto che il reato di violenza sessuale si configura anche in presenza di intimidazione psicologica, senza bisogno di una violenza fisica diretta, rilevando qualsiasi forma di condizionamento o coartazione della libertà di autodeterminazione sessuale della vittima. Il consenso valido richiede infatti una libera autodeterminazione sessuale, che deve essere reale, spontanea ed effettiva. Tale autodeterminazione manca quando la vittima subisce l’atto sessuale per paura o prostrazione, ovvero quando il suo volere è annullato o significativamente compresso da un clima di sopraffazione e minaccia. In tale contesto, l’assenza di dissenso non è scriminante e non può essere valorizzata a favore dell’imputato, specialmente se il mancato dissenso è determinato proprio da una situazione di paura o soggezione nella quale la vittima è stata ridotta dal comportamento dell’agente. L’errore sul consenso, inoltre, in un contesto di sopraffazione non è scusabile. È onere dell’imputato provare di aver agito nella ragionevole convinzione di un consenso reale, mostrando elementi concreti e inequivoci che dimostrino la volontarietà della vittima. In mancanza di tale prova positiva, l’errore resta giuridicamente irrilevante. Infine, la Cassazione ha ribadito che il rapporto coniugale non esclude in alcun modo la configurabilità della violenza sessuale, laddove il rapporto sia imposto con minacce o coercizioni. Non esiste, dunque, alcun “diritto coniugale al rapporto sessuale” che possa giustificare o scriminare atti sessuali imposti contro la volontà, espressa o tacita, della moglie. Tale principio è stato già affermato nella sentenza Cass. Pen. Sez. 3, n. 17676/2019.

